NEW Il DL 8 settembre 2020 ha introdotto nuove misure di sostegno per i genitori lavoratori dipendenti in considerazione dell’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare è stata prevista la possibilità per il genitore lavoratore dipendente in caso di messa in quarantena del figlio convivente, minore di anni 14, di svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, per tutto o parte del periodo di quarantena.

Qualora non sia possibile svolgere in modalità agile tale prestazione lavorativa uno dei genitori alternativamente potrà avvalersi di uno specifico congedo straordinario retribuito al 50% per il periodo di quarantena. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure sopra indicate, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non potrà fruire di alcuna delle predette misure.

Normativa

Proroga e ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e proroga del congedo facoltativo per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2020

Contratti Collettivi Nazionali settore Ricerca
Nuovo CCNL 2016-2018 comparto Istruzione e Ricerca
Circolare della Direzione del Personale del 16/11/2015 sui congedi parentali
Guida alla genitorialità (marzo 2018), a cura del CUG e della Consigliera di Fiducia è indirizzata al personale dipendente e al personale soggetto a gestione separata (assegnisti e art. 2222) che lavora nell’INFN nell’ottica di raccogliere tutte quelle norme, leggi, circolari INPS e dell’INFN relative alla genitorialità, sottolineando diritti e obblighi di ogni persona.

Modulistica
Modulo per la richiesta di congedo parentale
Modulo per l’attribuzione di detrazioni fiscali

Le misure a tutela e sostegno della maternità e paternità (D. Lgs del 26.3.2001, n. 151 Testo Unico sulla maternità e paternità, pagina INPS sui congedi di maternità e paternità) includono tra l’altro:

  • Per la madre: congedo obbligatorio di maternità della durata di 5 mesi (2 pre-partum +3 post-partum oppure 1+4) retribuito all’80% (artt. 16 e 20 del Lgs del 26.3.2001, n. 151) fruibile anche nel caso di minori affidati o adottati (artt. 26 e 27 del D. Lgs del 26.3.2001, n. 151; circolare INPS del 4.2.2008); due periodi di riposo giornaliero della durata ciascuno di 1 ora interamente retribuiti, nel primo anno di vita del bambino, che in alcune circostanze possono essere fruiti anche dal padre (artt. 39 e 40).
  • Per il padre: congedo di paternità della durata massima di 5 mesi, riconosciuto in presenza di gravi eventi che riguardano la madre del bambino (morte o grave infermità; abbandono o mancato riconoscimento; affidamento esclusivo al padre) e, nel caso di minori affidati adottati, in presenza di madre non lavoratrice o di rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità (artt. 28-31 del Lgs del 26.3.2001, n. 151 modificato dal D. Lgs 80 del 15.6.15). L’art.4 della legge del 28.6.2012 (prorogato dalla legge di bilancio 2017, legge n. 232 dell’11.12.2016, art. 1, c. 354, vedi anche relativa pagina web dell’INPS) ha, inoltre, istituito, il congedo obbligatorio di paternità: fruibile entro i 5 mesi di vita del bambino, della durata di 5 giorni anche non continuativi, interamente retribuiti, per nascite, affidamenti e adozioni avvenute entro nel 2017 e di 4 giorni per nascite affidamenti e adozioni avvenuti nel 2019. Per il 2019 è previsto anche 1 giorno di congedo facoltativo fruibile in sostituzione del congedo obbligatorio della madre.
  • Per entrambi:
  • 18 ore o 3 giorni l’anno per nascita figli o gravi e documentati motivi personali o familiari;
  • congedo parentale: nei primi 12 anni dalla nascita, i genitori hanno diritto fino a 10 mesi di astensione dal lavoro (art. 32 del Lgs del 26.3.2001, n. 151 modificato dal D. Lgs 80 del 15.6.15); la madre per un massimo di 6 mesi trascorso il congedo di maternità e il padre per un massimo di 6 mesi elevabile a 7 qualora si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Se il bambino ha meno di 6 anni (o nei primi 6 anni dell’affidamento/ adozione) il congedo parentale è interamente retribuito per i primi 30 giorni di congedo e parzialmente retribuita nel periodo successivo. Tra i 6 e i 12 anni il congedo non è retribuito (per una descrizione dettagliata vedi Circolare della Direzione del Personale del 16.11.2015). La richiesta di congedo parentale va presentata mediate l’apposito modulo.

I dipendenti dell’INFN possono usufruire di periodi di aspettativa non retribuita per motivi personali o familiari, per un massimo di 12 mesi in un triennio, da dividere in massimo due periodi tra i quali devono intercorrere almeno 6 mesi di servizio attivo.