Modulistica
Modulo per l’attribuzione di detrazioni fiscali
Modulo per comunicare variazioni relative alle modalità di accredito dello stipendio
Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’assenza di condanne penali
Modulo per accettazione borsa di studio

Normativa

Link utili
Direzione del personale
Consigliera di Fiducia
Comitato Unico di Garanzia
Rappresentante Nazionale dei Ricercatori
Rappresentante Nazionale del Personale Tecnico e Amministrativo


L’orario di servizio
va dalle ore 7.00 alle 20.00. All’interno dell’orario di servizio si articola l’orario di lavoro di 36 ore settimanali (lunedì – venerdì) per il personale tecnico e amministrativo e di 36 ore settimanali medie a quadrimestre per il personale ricercatore (artt. 48 e 58 del CCNL del 21.2.2002, art. 76 del CCNL ER 2016-2018, Circolare della Direzione Affari del Personale del 20/12/2018).

È prevista una fascia obbligatoria di 2 ore e 30 minuti per la mattina e 1 ora e 30 minuti per il pomeriggio, che a Lecce corrisponde dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 16.00 (Disposizione sulle fasce orarie obbligatorie sez. di Lecce). Il lavoro svolto fuori dall’orario di servizio (7.00 – 20.00) prevede l’autorizzazione del Direttore e va giustificato come Lavoro in più a saldo personale.

È prevista una pausa pranzo obbligatoria di durata minima di 30 minuti che, se consumata all’interno del campus universitario, viene detratta automaticamente dall’orario giornaliero; il pasto consumato al di fuori dell’Ecotekne necessita, invece, che venga segnata l’entrata e l’uscita sul sistema elettronico di rilevazione delle presenze.

Per il personale TA è consentito accumulare un massimo di 20 ore di lavoro in difetto e un massimo di 40 ore in eccesso; queste ultime possono essere recuperate attraverso permessi compensativi per un massimo di 28 ore o di 4 giorni al mese.

Altri permessi retribuiti (art. 8 del CCNL del 21.2.2002; Circolare della Direzione Affari del Personale dell’ 1.7.2015) riguardano:

  • 8 giorni l’anno per la partecipazione a concorsi o esami;
  • 3 giorni lavorativi l’anno per decesso di parenti entro il secondo grado o affini di primo, fruibili anche in maniera non consecutiva;
  • 18 ore o 3 giorni l’anno per nascita figli o gravi e documentati motivi personali o familiari;
  • 15 giorni consecutivi per matrimonio.

I dipendenti dell’INFN possono usufruire di periodi di aspettativa non retribuita per motivi personali o familiari, per un massimo di 12 mesi in un triennio, da dividere in massimo due periodi tra i quali devono intercorrere almeno 6 mesi di servizio attivo. I dipendenti candidati al dottorato di ricerca o che usufruiscono di borse di studio possono essere collocati in aspettativa non retribuita per motivi di studio per tutta la durata della borsa.

In aggiunta alle attività formative programmate dall’INFN, i dipendenti possono godere di 150 ore di permesso studio retribuito per partecipare a corsi per il conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale. I permessi studio possono essere concessi al massimo del 3% del personale in servizio e la richiesta motivata va presentata entro il 31 dicembre (art. 16 del CCNL del 21.2.2002, Circolare della Direzione Affari del Personale del 21/11/2017).

Il dipendente, che ha la necessità di assentarsi per brevi periodi durante l’orario di lavoro e non avesse maturato il diritto a permessi compensativi, può usufruire dei permessi brevi. Questi permessi non possono superare il 50% dell’orario giornaliero per un massimo di 36 ore nell’anno solare. Le ore non lavorate devono essere recuperate entro e non oltre il mese successivo, pena la decurtazione proporzionale dello stipendio.

I permessi per causa di forza maggiore possono essere accordati dal Direttore solo in presenza di ordinanza prefettizia.

I permessi retribuiti per “particolari motivi personali e familiari” possono essere fruiti per un massimo di 18 ore annue, compatibilmente con le esigenze di servizio e in assenza di altri permessi a ore nella stessa giornata. In caso di fruizione per un‘intera giornata, l’incidenza sul monte ore è convenzionalmente pari a 6 ore (art. 76 del CCNL ER 2016-2018,  Circolare della Direzione Affari del Personale del 20/12/2018).

Ferie e festività soppresse

I dipendenti hanno diritto a 28 giorni di ferie l’anno (26 per i primi tre anni dall’assunzione), 4 giorni di festività soppresse e 1 giorno per il santo Patrono, purché́ ricadente in giorno lavorativo (art. 6 del CCNL del 21.2.2002).

Le ferie vanno consumate entro il 31 agosto salvo casi eccezionali motivati e autorizzati dal Direttore che può procrastinare il termine sino al 31 dicembre. Le festività soppresse devono essere fruite obbligatoriamente entro il 31 dicembre.

I dipendenti esposti a rischi professionali classificati in categoria A hanno diritto a ulteriori 15 giorni di ferie non frazionabili.