Normativa
- Principale normativa su ferie, permessi, e congedi (a cura dei Laboratori Nazionali di Frascati)
- Circolare della Direzione Affari del Personale del 14/05/2014 per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici (parzialmente annullata limitatamente per il trattamento economico dei permessi per malattia a ore)
- Circolare della Direzione Affari del Personale dell’8/5/2015 per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici
- Circolare della Direzione Affari del Personale del 18/5/2015 per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici
- Lettera del Direttore di Sezione dell’11.12.17 sulle assenze per malattia
Assenze per malattia
Il dipendente deve comunicare tempestivamente l’assenza per malattia a Carla Gentile, indicando il domicilio di reperibilità.
La certificazione medica da produrre è esclusivamente quella rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale (ad es. presidi ospedalieri e ambulatoriali del SSN, medici di famiglia). La certificazione medica a giustificazione dell’assenza deve essere inviata per via telematica, dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’INPS e una copia deve essere consegnata a Carla Gentile (vedi lettera del Direttore dell’11.12.17). Nel caso in cui l’assenza si verifichi nei giorni precedenti o successivi a quelli non lavorativi (non limitati alle sole giornate festive, vedi Legge 111/11) è prevista la verifica della sussistenza della malattia del dipendente da parte dell’INPS (DL n. 75 del 27.5.2017). Nei primi 10 giorni di assenza per malattia è corrisposto al dipendente soltanto il trattamento economico fondamentale (art. 71 del DL n. 112 del 25.6.2008).
Le assenze per malattia necessarie per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, vanno giustificate utilizzando il giustificativo “Assenza per espl. di visite, terapie e prestazioni specialistiche ed esami” mediante la presentazione di un’attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura che ha svolto la prestazione con l’indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la prestazione, dell’orario di entrata e di uscita del dipendente, e della qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige. Se il permesso viene fruito su base giornaliera esso comporta la decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per i primi 10 giorni di assenza per malattia e incide sul monte ore a disposizione per un numero di ore pari a quelle previste dalla giornata di assenza. Se il permesso viene fruito su base oraria NON comporta decurtazione del trattamento economico accessorio ma è incompatibile con la fruizione di altre tipologia di permessi a ore nella stessa giornata. (art. 76 del CCNL ER 2016-2018, Circolare della Direzione Affari del Personale del 20/12/2018).
Tale trattenuta non si applica in caso di assenza per malattie dovute a infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero, a convalescenza post ricovero o a day hospital, e per le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. È necessario, pertanto, prestare particolare attenzione all’uso del corretto giustificativo nel sistema elettronico di rilevazione delle presenze.