Orario lavorativo, permessi, congedi e aspettativa

L’orario di servizio va dalle ore 7.00 alle 20.00. All’interno dell’orario di servizio si articola l’orario di lavoro di 36 ore settimanali (lunedì – venerdì) per il personale tecnico e amministrativo e di 36 ore settimanali medie a quadrimestre per il personale ricercatore (artt. 48 e 58 del CCNL del 21.2.2002, art. 76 del CCNL ER 2016-2018, Circolare della Direzione Affari del Personale del 20/12/2018).

È prevista una fascia obbligatoria di 2 ore e 30 minuti per la mattina e 1 ora e 30 minuti per il pomeriggio, che a Lecce corrisponde dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 16.00 (Disposizione sulle fasce orarie obbligatorie sez. di Lecce). Il lavoro svolto fuori dall’orario di servizio (7.00 – 20.00) prevede l’autorizzazione del Direttore e va giustificato come Lavoro in più a saldo personale.

È prevista una pausa pranzo obbligatoria di durata minima di 30 minuti che, se consumata all’interno del campus universitario, viene detratta automaticamente dall’orario giornaliero; il pasto consumato al di fuori dell’Ecotekne necessita, invece, che venga segnata l’entrata e l’uscita sul sistema elettronico di rilevazione delle presenze.

Per il personale TA è consentito accumulare un massimo di 20 ore di lavoro in difetto e un massimo di 40 ore in eccesso; queste ultime possono essere recuperate attraverso permessi compensativi per un massimo di 28 ore o di 4 giorni al mese.

Altri permessi retribuiti (art. 8 del CCNL del 21.2.2002; Circolare della Direzione Affari del Personale dell’ 1.7.2015) riguardano:

  • 8 giorni l’anno per la partecipazione a concorsi o esami;
  • 3 giorni lavorativi l’anno per decesso di parenti entro il secondo grado o affini di primo, fruibili anche in maniera non consecutiva;
  • 18 ore o 3 giorni l’anno per nascita figli o gravi e documentati motivi personali o familiari;
  • 15 giorni consecutivi per matrimonio.

Per ciò che concerne le misure a tutela e sostegno della maternità e paternità (D. Lgs del 26.3.2001, n. 151 Testo Unico sulla maternità e paternità, pagina INPS sui congedi di maternità e paternità), queste prevedono tra l’altro:

  • Per la madre: congedo obbligatorio di maternità della durata di 5 mesi (2 pre-partum +3 post-partum oppure 1+4) retribuito all’80% (artt. 16 e 20 del Lgs del 26.3.2001, n. 151) fruibile anche nel caso di minori affidati o adottati (artt. 26 e 27 del D. Lgs del 26.3.2001, n. 151; circolare INPS del 4.2.2008); due periodi di riposo giornaliero della durata ciascuno di 1 ora interamente retribuiti, nel primo anno di vita del bambino, che in alcune circostanze possono essere fruiti anche dal padre (artt. 39 e 40).
  • Per il padre: congedo di paternità della durata massima di 5 mesi, riconosciuto in presenza di gravi eventi che riguardano la madre del bambino (morte o grave infermità; abbandono o mancato riconoscimento; affidamento esclusivo al padre) e, nel caso di minori affidati adottati, in presenza di madre non lavoratrice o di rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità (artt. 28-31 del Lgs del 26.3.2001, n. 151 modificato dal D. Lgs 80 del 15.6.15). L’art.4 della legge del 28.6.2012 (prorogato dalla legge di bilancio 2017, legge n. 232 dell’11.12.2016, art. 1, c. 354, vedi anche relativa pagina web dell’INPS) ha, inoltre, istituito, il congedo obbligatorio di paternità fruibile entro i 5 mesi di vita del bambino, della durata di 2 giorni anche non continuativi, interamente retribuiti, per nascite, affidamenti e adozioni avvenute entro nel 2017 e di 4 giorni per nascite affidamenti e adozioni avvenuti nel 2018. Solo per il 2018 è previsto anche 1 giorno di congedo facoltativo fruibile in sostituzione del congedo obbligatorio della madre.
  • Per entrambi: congedo parentale nei primi 12 anni dalla nascita, i genitori hanno diritto fino a 10 mesi di astensione dal lavoro (art. 32 del Lgs del 26.3.2001, n. 151 modificato dal D. Lgs 80 del 15.6.15); la madre per un massimo di 6 mesi trascorso il congedo di maternità e il padre per un massimo di 6 mesi elevabile a 7 qualora si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Se il bambino ha meno di 6 anni (o nei primi 6 anni dell’affidamento/ adozione) il congedo parentale è interamente retribuito per i primi 30 giorni di congedo e parzialmente retribuita nel periodo successivo. Tra i 6 e i 12 anni il congedo non è retribuito (per una descrizione dettagliata vedi Circolare della Direzione del Personale del 16.11.2015). La richiesta di congedo parentale va presentata mediate l’apposito modulo.

I dipendenti dell’INFN possono usufruire di periodi di aspettativa non retribuita per motivi personali o familiari, per un massimo di 12 mesi in un triennio, da dividere in massimo due periodi tra i quali devono intercorrere almeno 6 mesi di servizio attivo. I dipendenti candidati al dottorato di ricerca o che usufruiscono di borse di studio possono essere collocati in aspettativa non retribuita per motivi di studio per tutta la durata della borsa.

In aggiunta alle attività formative programmate dall’INFN, i dipendenti possono godere di 150 ore di permesso studio retribuito per partecipare a corsi per il conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale. I permessi studio possono essere concessi al massimo del 3% del personale in servizio e la richiesta motivata va presentata entro il 31 dicembre (art. 16 del CCNL del 21.2.2002, Circolare della Direzione Affari del Personale del 21/11/2017).

Il dipendente, che ha la necessità di assentarsi per brevi periodi durante l’orario di lavoro e non avesse maturato il diritto a permessi compensativi, può usufruire dei permessi brevi. Questi permessi non possono superare il 50% dell’orario giornaliero per un massimo di 36 ore nell’anno solare. Le ore non lavorate devono essere recuperate entro e non oltre il mese successivo, pena la decurtazione proporzionale dello stipendio.

I permessi per causa di forza maggiore possono essere accordati dal Direttore solo in presenza di ordinanza prefettizia.

I permessi retribuiti per “particolari motivi personali e familiari” possono essere fruiti per un massimo di 18 ore annue, compatibilmente con le esigenze di servizio e in assenza di altri permessi a ore nella stessa giornata. In caso di fruizione per un‘intera giornata, l’incidenza sul monte ore è convenzionalmente pari a 6 ore (art. 76 del CCNL ER 2016-2018,  Circolare della Direzione Affari del Personale del 20/12/2018).

Ferie e festività soppresse

I dipendenti hanno diritto a 28 giorni di ferie l’anno (26 per i primi tre anni dall’assunzione), 4 giorni di festività soppresse e 1 giorno per il santo Patrono, purché́ ricadente in giorno lavorativo (art. 6 del CCNL del 21.2.2002).

Le ferie vanno consumate entro il 31 agosto salvo casi eccezionali motivati e autorizzati dal Direttore che può procrastinare il termine sino al 31 dicembre. Le festività soppresse devono essere fruite obbligatoriamente entro il 31 dicembre.

I dipendenti esposti a rischi professionali classificati in categoria A hanno diritto a ulteriori 15 giorni di ferie non frazionabili.

 

Assenze per malattia

Il dipendente deve comunicare tempestivamente l’assenza per malattia a Carla Gentile, indicando il domicilio di reperibilità.

La certificazione medica da produrre è esclusivamente quella rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale (ad es. presidi ospedalieri e ambulatoriali del SSN, medici di famiglia). La certificazione medica a giustificazione dell’assenza deve essere inviata per via telematica, dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’INPS e una copia deve essere consegnata a Carla Gentile (vedi lettera del Direttore dell’11.12.17). Nel caso in cui l’assenza si verifichi nei giorni precedenti o successivi a quelli non lavorativi (non limitati alle sole giornate festive, vedi Legge 111/11) è prevista la verifica della sussistenza della malattia del dipendente da parte dell’INPS (DL n. 75 del 27.5.2017). Nei primi 10 giorni di assenza per malattia è corrisposto al dipendente soltanto il trattamento economico fondamentale (art. 71 del DL n. 112 del 25.6.2008).

Le assenze per malattia necessarie per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, vanno giustificate utilizzando il giustificativo “Assenza per espl. di visite, terapie e prestazioni specialistiche ed esami” mediante la presentazione di un’attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura che ha svolto la prestazione con l’indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la prestazione, dell’orario di entrata e di uscita del dipendente, e della qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige. Se il permesso viene fruito su base giornaliera esso comporta la decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per i primi 10 giorni di assenza per malattia e incide sul monte ore a disposizione per un numero di ore pari a quelle previste dalla giornata di assenza. Se il permesso viene fruito su base oraria NON comporta decurtazione del trattamento economico accessorio ma è incompatibile con la fruizione di altre tipologia di permessi a ore nella stessa giornata. (art. 76 del CCNL ER 2016-2018, Circolare della Direzione Affari del Personale del 20/12/2018).

Tale trattenuta non si applica in caso di assenza per malattie dovute a infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero, a convalescenza post ricovero o a day hospital, e per le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. È necessario, pertanto, prestare particolare attenzione all’uso del corretto giustificativo nel sistema elettronico di rilevazione delle presenze.

Salario
La retribuzione del personale si compone del trattamento fondamentale (che varia in funzione del livello) e del trattamento accessorio, comprensivo delle indennità e dei compensi (e diversificato tra i dipendenti di I-III e IV-VIII livello). Una guida alla lettura del cedolino si può trovare qui.

Il dipendente è tenuto a comunicare all’Amministrazione Centrale annualmente la dichiarazione per l’attribuzione delle detrazioni d’imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando l’apposito modulo. Qualsiasi variazione delle informazioni per l’accredito dello stipendio va comunicata mediante l’apposito modulo.

Normativa 
NEWContratti Collettivi Nazionali settore Ricerca

Nuovo CCNL 2016-2018 comparto Istruzione e Ricerca

NEW Codice Disciplinare

NEW Regolamento del personale

NEW Statuto dell’INFN

Codice di comportamento per la tutela della dignità delle persone che lavorano e operano all’interno dell’INFN

Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale dell’INFN

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

Codice Etico

Disposizione sulle fasce comuni obbligatorie della sezione di Lecce

NEW Disciplinare per l’applicazione dell’istituto del Lavoro Agile nell’INFN

NEW Disciplinare per l’applicazione del telelavoro nell’INFN

Nuove linee guida relative alla gestione del cartellino per i livelli I-III

Principale normativa su ferie, permessi, e congedi (a cura dei Laboratori Nazionali di Frascati)

Circolare della Direzione Affari del Personale del 14/05/2014 per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici (parzialmente annullata limitatamente per il trattamento economico dei permessi per malattia a ore)

Circolare della Direzione Affari del Personale dell’8/5/2015 per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici

Circolare della Direzione Affari del Personale del 18/5/2015 per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici

Circolare della Direzione del Personale del 16/11/2015 sui congedi parentali

Circolare della Direzione Affari del Personale del 21/11/2017 sui permessi studio retribuiti (150 ore)

Circolare della Direzione Affari del Personale del 15/09/2017 sul Telelavoro

Circolare della Direzione Affari del Personale del 16/10/2017 sul “Rientro dei Cervelli”

Lettera del Direttore di Sezione dell’11.12.17 sulle assenze per malattia

Circolare della Direzione Affari del Personale dell’11/02/1999 sul riconoscimento dell’orario di lavoro durante le missioni

NEW!Guida alla genitorialità (marzo 2018), a cura del CUG e della Consigliera di Fiducia è indirizzata al personale dipendente e al personale soggetto a gestione separata (assegnisti e art. 2222) che lavora nell’INFN nell’ottica di raccogliere tutte quelle norme, leggi, circolari INPS e dell’INFN relative alla genitorialità, sottolineando diritti e obblighi di ogni persona.

NEW!

Circolare della Direzione Affari del Personale sulle innovazioni al sistema presenze introdotte dal CCNL ER 2016-2018

Linee guida per la gestione del cartellino

Modulistica

Modulo per la richiesta di congedo parentale

Link utili
Direzione del personale

Consigliera di Fiducia

Comitato Unico di Garanzia

Rappresentante Nazionale dei Ricercatori

Rappresentante Nazionale del Personale Tecnico e Amministrativo

Dubbi frequenti sulla gestione del cartellino
Errore nel verso della timbratura
Se è stato commesso un errore nel verso della timbratura (tale per cui, ad esempio, nello stesso giorno risultano due timbrature in entrata) è possibile correggere posizionandosi sulla timbratura sbagliata, cliccando col tasto destro per visualizzare il link “cambia verso della timbratura” e cliccandoci sopra col sinistro.

Errore nella richiesta del giustificativo
Non è possibile modificare il contenuto di un giustificativo ma si può eliminarlo e sostituirlo con uno corretto prima che venga validato dal Direttore. Accedere al menu “Presenze” posizionato in alto a sinistra nella pagina del cartellino mensile, cliccare su “Riepilogo modifiche”, selezionare il giustificativo che errato e cliccare sul pulsante “Elimina”. Successivamente sottomettere il nuovo giustificativo.

Richiesta di straordinari
È consigliabile richiedere la retribuzione degli straordinari in maniera cumulativa alla fine del mese. Verificare dalla sommità del cartellino mensile la disponibilità a fine mese, posizionarsi sull’ultimo giorno lavorativo del mese, cliccare sulla colonna “azioni” presente sulla destra di ogni riga, inserire sotto “Straordinario” il numero di ore e flaggare la casella “cumulativo”, cliccando poi sul pulsante “Inserisci”.

Riconoscimento del tempo viaggio
Il tempo viaggio viene riconosciuto solo quando effettuato fuori dall’orario di lavoro per le missioni in Italia e solo se effettuato in giorni festivi e prefestivi per le missioni all’estero. Ad esempio se l’orario di lavoro è dalle 8.30 alle 16.30 e il viaggio inizia alle 15.00 e si conclude alle 18.00 è possibile riconoscere l’intervallo 16.30-18.00. Il tempo viaggio dev’essere inserito mediante il relativo giustificativo.

Orario di lavoro durante il periodo di missione

Il servizio in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro durante le missioni fuori sede deve essere autorizzato dal Direttore e da diritto a corrispondenti permessi compensativi. La durata della prestazione di lavoro durante la missione deve essere documentata:

  • tramite sistema di rilevazione automatica se la missione avviene in strutture INFN;
  • tramite attestazione scritta del Responsabile del Servizio/ Gruppo di afferenza presso la sede di missione con descrizione analitica per ogni giornata dell’orario di inizio e fine lavoro, che andrà successivamente validata dal Direttore di Struttura.