Modalita’ operative per le verifiche delle
certificazioni verdi covid-19
Della sezione di Lecce
15 ottobre 2021

PREMESSA
Il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 ha esteso a tutto il personale dell’INFN, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di cui all’articolo 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per l’accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
OBBLIGO DI POSSEDERE ED ESIBIRE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
Dal 15 ottobre 2021 al personale dell’INFN è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 per poter accedere ai luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa.
L’accesso del lavoratore presso una struttura dell’INFN non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione, o analoga certificazione come di seguito sarà chiarito, e in grado di esibirla. È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dall’INFN.
Il medesimo obbligo si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione presso le medesime Strutture, anche sulla base di contratti esterni.
Gli obblighi riportati si applicano quindi ai dipendenti INFN, ai borsisti e assegnisti INFN, agli associati che collaborano a qualsiasi titolo con l’INFN, ai lavoratori autonomi o dipendenti da appaltatori con cui l’INFN abbia contratti esterni, agli ospiti, consulenti, ecc.
Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere da quale ne sia l’origine – non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.
Restano ferme tutte le misure di sicurezza attualmente disposte in base ai protocolli attualmente vigenti presso ciascuna Struttura.

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
La certificazione verde COVID-19 è emessa attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. Per maggiori informazioni si rinvia al sito: https://www.dgc.gov.it/web/
Il possesso del green pass o delle equivalenti certificazioni, non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.
CERTIFICATI ESTERI EQUIVALENTI
Alla luce di quanto riportato nella Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio 2021 e nella Circolare del Ministero della Salute del 23 settembre 2021, sono accettate anche le certificazioni vaccinali delle autorità sanitarie nazionali competenti estere, elencati nelle due Circolari citate e che contengano i seguenti dati:

  • dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
  • dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
  • data/e di somministrazione del vaccino;
  • dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).
    Le certificazioni vaccinali dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese o spagnolo. Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.
    La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 emessa dallo Stato italiano.
    Sono valide anche le certificazioni di guarigione che riportino almeno i seguenti contenuti:
  • dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
  • informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo);
  • dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).
    Tutte le certificazioni di guarigione dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata e avranno la stessa validità prevista per la certificazione verde COVID-19 emessa dallo Stato italiano.

CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE
L’accesso ai luoghi di lavoro è consentito anche a coloro che, seppur sprovvisti di Certificazione Verde Covid 19, siano in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID19.
Anche per tali soggetti, il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente, non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
Nella certificazione cartacea di esenzione dovranno essere presenti le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105;
  • la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al ”;
  • dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
  • Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
  • Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
    MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE
    Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate dal seguente personale incaricato (in seguito indicati come verificatori):
    Sig.ra Carla Gentile
    Sig.ra Maria Calogiuri
    Sig.ra Debora De Falco
    Sig. Roberto Assiro
    Dott. Alessandro Miccoli
    Sig. Fulvio Ricciardi
    Il Controllo della validità della Certificazione verde Covid-19 dovrà essere effettuato mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l’applicazione mobile dedicata (VerificaC19).
    La riferibilità della certificazione dovrà essere confrontata con le generalità dell’intestatario della certificazione, chiedendo l’esibizione di un documento di identità, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione o in tutti gli altri casi sia ritenuto necessario.
    L’attività di verifica delle certificazioni non deve comportare, in alcun caso, la raccolta o la conservazione dei dati in qualunque forma e dovrà svolgersi nel rispetto della riservatezza in conformità alla normativa sulla privacy.
    Ulteriori informazioni sono disponibili al sito: https://www.dgc.gov.it/web/app.html. Si rinvia inoltre alla Circolare del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2021 disponibile al link: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-08/circolare_certificazione_verde.pdf

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CONTROLLI
Al fine di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale INFN compresi borsisti e assegnisti INFN appena entrati all’interno dei locali Universitari dovranno recarsi da uno dei verificatori e farsi controllare il green pass.
I verificatori potranno in qualsiasi momento della giornata recarsi presso una qualunque struttura universitaria all’interno della quale opera personale INFN, borsisti o assegnisti e chiedere ai presenti una verifica del green pass.
Giornalmente i verificatori registreranno i soli nominativi delle persone verificate e settimanalmente forniranno al Direttore tali elenchi divisi per giorno.
EVENTI E MISSIONI
Per le attività svolte in luoghi di lavoro esterni alle abituali sedi di lavoro, ad esempio in occasione di convegni, congressi, eventi di formazione, ecc. il controllo dovrà verrà eseguito da appositi incaricati a cura dell’organizzatore dell’evento.
Il personale in missione per conto dell’INFN dichiarerà il possesso della Certificazione al momento della richiesta di autorizzazione. A partire dal 15 ottobre l’obbligo di possesso della Certificazione Verde Covid-19 per tutta la durata della trasferta vale per qualsiasi missione, anche se inferiore alle quattro ore.
LAVORATORI AUTONOMI E DITTE ESTERNE
Il controllo della Certificazione Verde Covid-19 di lavoratori autonomi e ditte esterne – se non già effettuato in via continuativa all’ingresso della struttura – è affidata ai RUP che organizzeranno modalità operative in modo tale da assicurare la verifica del personale interessato, anche a campione.
La verifica sul rispetto delle prescrizioni di possesso della Certificazione Verde Covid-19, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
ESITO NEGATIVO DEI CONTROLLI E VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
In caso di accertamento, svolto all’accesso della struttura senza l’ausilio di sistemi automatici, di mancato possesso della certificazione, il personale preposto al controllo:

  • vieterà al lavoratore l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi;
  • comunicherà la circostanza alla Direzione o Ufficio del personale competente per considerare la giornata come assenza ingiustificata.
    In caso di accertamento svolto a campione all’interno della struttura di mancato possesso della certificazione o con certificazione di positività il personale preposto controllo:
  • inviterà il soggetto ad allontanarsi immediatamente dalla Struttura;
  • redigerà un apposito verbale secondo il fac simile allegato alla presente, inviandolo al Direttore che lo trasmetterà alla prefettura competente per l’irrogazione delle relative sanzioni;
  • comunicherà la circostanza alla Direzione o Ufficio del personale competente per considerare la giornata come assenza ingiustificata.
    Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Le giornate di assenza ingiustificate sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti (previdenziale, di anzianità di servizio o per la maturazione di classi o scatti economici, o per l’avanzamento).
    Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura senza certificazione verde COVID-19 valida, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.
    Per la modalità di applicazione delle eventuali Sanzioni si rinvia alle linee guida emanate dalla presidenza del consiglio dei Ministri.